Nuovo Aggiornamento Testo Unico sulla Saluta e Sicurezza sul Lavoro
EDIZIONE AGGIORNATA NOVEMBRE 2023 (clicca qui)
Novità in questa versione:
- Corretto un refuso ai commi 3 e 4 dell’ 260 come modificato dall’art. 120 del D.lgs. 106/2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
- Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
- Inserito il Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 recante “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”, pubblicato sulla G.U. n. 201 del 27/08/1999;
- Inserito il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 recante “Recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese” di cui all’art. 30, comma 5-bis;
- Inserita la Circolare INAL n. 43 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento;
- Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 ad oggetto: “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro”;
- Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 21/07/2023, prot. n. 5291 ad oggetto: “Richieste di integrazione salariale per eventi meteo – temperature elevate”;
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 92 del 01 agosto 2023 con il Decreto Direttoriale n. 123 del 24 ottobre 2023 – Quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ 71 comma 11;
- Inserita la modifica (proroga per la qualifica dei tecnici manutentori antincendio) all’ 6 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” operata dal Decreto del Ministero dell’Interno 31 agosto 2023 (G.U. Serie Generale n. 212 del 11/09/2023)
- Rivalutate, nella misura dell’15,9% e calcolato sugli importi delle sanzioni già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 445, lettera d), n. 2), le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’ 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.); La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023 (Nota INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724). L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (Circolare INL del 22 giugno 2018, prot. n. 314).