Ordinanza n. 1 del 17 Luglio 2024 – Regione Sicilia

Ordinanza n. 1 del 17 Luglio 2024 – Regione Sicilia

Regione Sicilia, Ordinanza 17 luglio 2024, n. 1 – Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini in condizione di esposizione prolungata al caldo.

Regione Sicilia
Ordinanza 17 luglio 2024, n. 1
Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini in condizione di esposizione prolungata al caldo.

Il Presidente della Regione

Visti:
– lo Statuto della Regione Siciliana;
– l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” che dispone “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.(…) Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale. “;
– il Decreto-legge 28 luglio 2023, n.98, convertito con legge 18 settembre 2023, n. 127;
– il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
– l’art. 650 del Codice penale;
Considerato:
che la Sicilia è interessata da una eccezionale ondata di caldo caratterizzata da elevate temperature dell’aria, ed un alto tasso di umidità;
che tali elevate temperature rendono rischioso lo svolgimento delle attività lavorative nei settori nei quali il lavoro è svolto prevalentemente in ambiente esterno;
che la prolungata esposizione al sole rappresenta un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, causando stress termico e colpi di calore con esiti talvolta anche letali;
che il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili ed affini è svolto essenzialmente all’aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;
che l’INAIL nell’ambito del progetto worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;
Ritenuto:
– urgente provvedere, nelle more di un accordo tra il partenariato datoriale e sindacale al fine di tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;
– necessario, per tutte le aree o zone del territorio della regione Sicilia interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impegnati in tali attività ed evitare le conseguenze derivanti sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale;
– pertanto, per i lavoratori esposti a rischi derivanti dall’innalzamento delle temperature, in particolare nei cantieri, in agricoltura e nel florovivaismo, di disporre, fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, il divieto lavorativo su tutto il territorio siciliano tra le 12.30 e le 16.00, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita- fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnali un livello di rischio “ALTO”, fatto salvo l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell’adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali;
– che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

ORDINA

Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Sicilia:
1. è fatto divieto di lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”;
2. fermo quanto sopra, con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali.
3. l’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:
• all’Assessorato regionale della salute
• all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per le notifiche all’ANCI e ai Comuni siciliani
• all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per il seguito e le notifiche di competenza
• all’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, anche per il successivo inoltro alle organizzazioni professionali agricole della Sicilia
La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito web della Presidenza della Regione ed ha in ogni caso valore di notifica legale.

RENDE NOTO

che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente
SCHIFANI